In Fermento
di Alessandro Chiappetta
Depositate le motivazioni della sentenza sugli abusi e le violenze alla Caserma genovese in occasione del G8. Nello spiegare i motivi delle condanne lievi si fa riferimento alla "mancanza di prove della intenzionalità del dolo", ma si sottolinea anche "l'assenza nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di tortura"
Configurazione di reato non previsto dal codice penale. In sintesi il succo è questo. A Bolzaneto 252 persone furono torturate. Le motivazioni della sentenza questa estate aveva condannato alcuni dei poliziotti responsabili, ma senza le condanne esemplari che ci si aspettava, sono state rese note ieri, e delineano un quadro chiaro sul contesto e sul clima in cui le violazioni vennero perpetrate. Le testimonianze delle vittime, si legge, furono "circostanziate e addirittura prudenti", dicono i giudici che però rivendicano l'esigenza di condannare "in base a condotte criminose delineate, che non possono essere influenzate dal clima politico". Sono 441 le pagine che spiegano il perché delle scelte dei giudici. Il tribunale presieduto da Renato De Lucchi pronunciò una sentenza di condanna per 15 persone e 30 assoluzioni, comminando pene variabili fra i 5 mesi e i 5 anni, ben al di sotto di quelle richieste e in qualche modo di quelle che le parti offese auspicavano. I reati contestati agli imputati, a vario titolo, erano abuso d'ufficio, violenza privata, falso ideologico, abuso di autorità nei confronti di detenuti o arrestati, violazione dell'ordinamento penitenziario e della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Le motivazioni attestano che per attribuire ai vertici la responsabilità di quanto avvenuto nella Caserma di Bolzaneto durante il G8 del 2001 sarebbe stato necessario raggiungere la prova che gli stessi vertici fossero stati presenti ai fatti e avessero avuto perfetta percezione di quanto stava avvenendo. Secondo i giudici "il dolo specifico non può coincidere soltanto con la consapevolezza dell' illiceità della condotta" tanto che, proprio per l' abuso di ufficio, "la prova della intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell' imputato sia orientata proprio a procurare un danno ingiusto". Ma questo è un punto controverso, se si pensa che sono molti gli indizi e le testimonianze che proverebbero una sorta di scala di comando. Senza contare la famosa visita dell'allora Ministro della giustizia Castelli, da molti smentita, ma confermata dallo stesso interessato che disse di non aver notato nessuna violazione particolare. Diversa la vicenda dell'ex vicequestore Alessandro Perugini, condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione, che secondo i giudici aveva "la sicura consapevolezza di quanto accadeva nella struttura", essendo stato lui stesso ad ammettere di aver visto gli arrestati in piedi, faccia al muro non meno di due volte e di "non essersi posto il problema", ammettendo anche di non avere "in entrambe le occasioni disposto che gli arrestati fossero fatti sedere". L' ex ispettore di polizia penitenziaria Antonio Gugliotta era invece "preposto ad assicurare l' ordine e a garantire presso Bolzaneto il rispetto dell' incolumità fisica e della dignità delle persone ristrette in tale ambito", ma "ha male utilizzato il potere conferitogli consentendo ai sottoposti di compiere abusi e violenze di ogni genere, talora perpetrandoli personalmente, e contribuendo con il suo operato a creare un clima greve e oppressivo in cui le vittime erano prive di difese ed esposte alla prepotenza e violenza di coloro che avrebbero dovuto tutelarne invece la sicurezza personale".Ma l'aspetto più significativo della relazione dei giudici è la sottolineatura della mancanza, nel nostro sistema penale, di uno specifico reato di tortura" che "ha costretto l'ufficio del pm a circoscrivere le condotte inumane e degradanti (che avrebbero potuto senza dubbio ricomprendersi nella nozione di tortura adottata nelle convenzioni internazionali)". Un'ammissione importante e decisiva nell'interpretazione di quello che accadde, una sorta di "verità giudiziaria" che si aggiunge a quella storica, benché sia impossibile distribuire condanne a questo riguardo. Certo, restano molte contraddizioni. Si legge di "condotte inumane e degradanti", di comportamenti "che hanno tradito il giuramento di fedeltà alle leggi della Repubblica italiana e alla Carta Costituzionale, inferto un vulnus gravissimo, oltre a coloro che ne sono stati vittime, anche alla dignità delle forze della polizia di Stato e della polizia penitenziaria e alla fiducia della quale detti Corpi devono godere nella comunità dei cittadini". Eppure regna una sostanziale impunità, vuoi per l'identità ignota dei responsabili di ogni singolo atto vessatorio, vuoi per la scarsa collaborazione dei vertici a fare piena luce. Più avanti, si evidenzia che "anche in questo processo, quantunque celebrato in un'atmosfera caratterizzata da forti contrapposizioni politico-ideologiche sia sui mezzi di informazione che nell'opinione pubblica, sono stati portati a giudizio non situazioni ambientali o orientamenti ideologici, bensì, ovviamente, singoli imputati per specifiche e ben individuate condotte criminose loro attribuite nei rispettivi capi di imputazione, che costituiscono la via maestra da cui il giudicante non deve mai deviare, pena la violazione dell'altro cardine del nostro sistema di garanzie processuali rappresentato dall'art. 24 della Costituzione". Nei giorni scorsi il Partito Democratico ha presentato un pacchetto di sette proposte di legge, da presentare alle due Camere, per celebrare il 60mo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, tra le quali c'è anche l'introduzione nel nostro codice penale del reato di tortura.
0 commenti:
Posta un commento